Decreto Legislativo 17
marzo 1995, n. 157
Attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
(testo modificato dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 65, in G.U. n. 70 del 24 marzo 2000)
1. Ambito di applicazione.
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le
disposizioni del presente decreto si applicano per l’aggiudicazione, da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, degli appalti di
servizi di cui all’allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell’Iva, al
momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (Dsp).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti
alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al
comma 1 il cui valore di stima, al netto dell’Iva, è uguale o superiore al
controvalore in Euro di 130.000 Dsp, se sono indetti dalle amministrazioni di
cui all’allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all’allegato
2, per quelli di telecomunicazioni di cui all’allegato 1, categoria n. 5, i cui
numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di
cui all’allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all’articolo 3, comma
5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore
di stima, al netto dell’lva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale
o superiore a 200.000 Euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la
tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
del controvalore in Euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei
Dsp da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1
e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove
comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio,
decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l’indicazione in
lire e in Euro dell’importo dell’appalto.(articolo
così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 65 del 2000)
2. Amministrazioni
aggiudicatrici.
1. 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o
associazioni, gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto
pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti
per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi
di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui
organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno
per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non
esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).(articolo così sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 65 del 2000)
3. Appalti pubblici di servizi.
1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a
titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e
un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la
prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2
e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei
servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai
soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei
contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme
della legge 11 febbraio 1994 n. l09 e successive modificazioni qualora i lavori
assumano rilievo economico superiore al 50%(comma
così sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2000)
4. Gli appalti che includono forniture e servizi
sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è
superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli
appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da
un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto
sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
4. Calcolo dell'importo stimato
dell'appalto.
1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione
complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che
seguono.
2. La scelta del metodo di valutazione non deve
essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto;
nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo
scopo di sottrarlo alla sua applicazione.
3. In sede di valutazione dell'importo stimato
dell'appalto occorre tener conto:
a) nel caso
di servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso
di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni,
interessi o altri tipi di remunerazione;
c) nel caso
di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni
da pagare.
4.
Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è
ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell’applicazione del presente
decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto
non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell’lva,
è inferiore al controvalore in Euro di 80.000 Dsp o, nel caso degli appalti di
cui all’articolo 1, comma 3, a 80.000 Euro, purché il valore stimato
complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore
complessivo stimato di tutti i lotti.(comma così
sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)
5. Negli
appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo
dell'importo è data:
b) per gli
appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore
complessivo dell'appalto per l'intera durata;
c) per gli appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.
6. Per
gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere
rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi,
alternativamente:
a) in base
al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di
servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario
precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in
termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto iniziale;
b) in base al valore complessivo stimato dei
contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o
per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.
7. Nei
casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il
calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo
autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.
8. (abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
n. 65 del 2000)
5.
Appalti esclusi.
1. Il
presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di
forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modifiche.
2. Il
presente decreto non si applica, inoltre:
a) ai
contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione, indipendentemente
dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o
riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi
finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al
contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente
dalla forma, nel campo d’applicazione del presente decreto;
b) ai
contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e
a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c) ai
contratti aventi per oggetto servizi d’arbitrato e conciliazione;
d) ai contratti
per servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i
servizi forniti da banche centrali;
e) ai
contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
f) ai
contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice
perché li utilizzi nell’esercizio della propria attività, purché la prestazione
del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
g) agli
appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, in base a un
diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il
trattato;
h) agli
appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità
all’articolo 296 del trattato;
i)
agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la
cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando
lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
l)
agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche
norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
1) a un
accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all’Unione
europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all’utilizzazione o
allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
2) a un
accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza
e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all’Unione europea;
3) alla
procedura propria di un’organizzazione internazionale.
(articolo così sostituito dall'articolo 5 del
decreto legislativo n. 65 del 2000)
6.
Procedure d'aggiudicazione.
1. Nel
bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti
procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:
a) il
pubblico incanto;
b) la
licitazione privata;
c) l'appalto
concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
d) la
trattativa privata.
2. Si
intende per:
a) pubblico
incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare
un'offerta;
b) licitazione
privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese
invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto
concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il
candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai
quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d) trattativa
privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice
consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini
del contratto.
7.
Trattativa privata.
1. Gli
appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata,
previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) in caso
di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una
licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che
risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12,
comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in
questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata
tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e
che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte
rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei
servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale
del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei
servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui
alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche
degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere
aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure
aperte o ristrette.
2. Gli
appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata,
senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando
non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati
esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso,
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate;
b) qualora,
per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
un particolare prestatore di servizi;
c) quando
l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati;
d) nella
misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da
avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto,
la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con
pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale
impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i
servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in
considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del
servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al
prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali
servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione,
ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il
valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari
non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
principale;
f) per
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato
dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto
di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle
procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale,
deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo
stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.
3. In
ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a), b) e c).
8. Forme
di pubblicità.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo
l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme
all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle
categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto
dell’Iva, a 750.000 Euro per gli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, e al
controvalore in Euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso
articolo 1, commi 1 e 2.(comma così sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 65 del 2000)
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico
mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e
all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le
amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne
comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui
all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro
pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative
all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione
della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di
legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa
pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.
4. I
bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato
4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui
all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto,
telegramma o telecopia.
5.
L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo
l'aggiudicazione dell'appalto.
6. La
pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e,
per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può
aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei
bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
7. La
prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
8. La
lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le
seicentocinquanta parole.
9. Le
disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per
gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o
superiore a 100.000 E.C.U.
9.
Termini relativi ai pubblici incanti.
1. Per i
pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte
inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai
sensi dell'art. 8, comma 4.
2. Il
termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 8,
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all’allegato 4, lettera A,
nonché di quelle di cui all’allegato 4, lettera B; l’invio di tale avviso deve
essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del
bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto
deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la
presentazione di offerte valide.(comma così
sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)
3. I
capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile,
devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della
richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le
informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile,
devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
5.
Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o
informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
adeguatamente prolungati.
5-bis.
Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di
presentazione se le offerte:
a) includono
tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono
riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario,
sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia
autenticata;
d) vengono
aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
(comma aggiunto
dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2000)
10.
Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla
trattativa privata.
1. Nella
licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con
pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in
conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate
dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi
dell'art. 22, comma 1.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i
candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.
3. La
lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve
essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
4. Nella
licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle
offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
5. Il
termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l’avviso indicativo di
cui all’articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui
all’allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche
delle informazioni di cui all’allegato 4, lettera C) l’invio di tale avviso
deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.
(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 65 del 2000)
6. Le
informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile,
devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
7.
Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi
o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i
termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.
8. Nei
casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le
amministrazioni giudicatrici possono stabilire:
a) un
termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici
giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
9. Nei
casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di
gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il
termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.
10. La
domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera,
anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è
comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al
comma 1.
11. Nei
casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili;
quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o
telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della
scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.
11-bis.
Le offerte sono presentate con le modalità di cui all’articolo 9, comma 5-bis.
(comma aggiunto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.
65 del 2000)
11.
Raggruppamenti di imprese.
1. Alle
gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto
sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
2.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le
singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara,
devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di
esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le
prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata
autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è
redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa
capogruppo.
5. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell’amministrazione.
6. Al
mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti
nei riguardi dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo,
fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’amministrazione può far valere
direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
7. Il
rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra
le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. In
caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l’amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In
caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti.
(articolo così sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo n.
65 del 2000)
12.
Esclusione dalla partecipazione alle gare.
1. Fermo
il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto
previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e dall’articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle
gare i concorrenti:
a) che si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a
carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) nei cui
confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità
professionale o per delitti finanziari;
c) che
nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice;
d) che non
sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non
sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
f) che si
sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da
13 a 17.
2. A
dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall’ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui
è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che
attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette
situazioni.
3. Se la
legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il
rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali
documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti
da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente
una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un
organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l’autenticità.
4. Il
Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Le
persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui
sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui
si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni
nazionali che non consentono l’esecuzione di tale prestazione da parte delle
medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell’offerta o
nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali
delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.
(articolo così sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo
n. 65 del 2000)
13.
Capacità economica e finanziaria.
1. La
dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee
dichiarazioni bancarie;
b) bilanci
o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi
identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le
amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono
la pubblicazione del bilancio.
3. Se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione
aggiudicatrice
(articolo così sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo
n. 65 del 2000)
14.
Capacità tecnica.
1. La
dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui
all'allegato 1, può essere fornita mediante:
a) l'elenco
dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;
b) l'elenco
dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei
dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione
dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) l'indicazione
del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti
impiegati negli ultimi tre anni;
e) la
descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti,
compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del
servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
f) il
controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un
organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente,
allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere,
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
g) l'indicazione
della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3. Le
informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei
legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
4.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente
osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento
ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme
europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee
EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse
ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali
certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.
15.
Iscrizione nei registri professionali.
1. I
concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti consigli
nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri,
non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o
un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.
(comma così sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n.
65 del 2000)
2. Se i
concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in
cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o
appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del
servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro
la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale
organizzazione.
16.
Completamento e chiarimento dei documenti presentati.
1. Nei
limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni
aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
17.
Elenchi ufficiali di prestatori di servizi.
1. I
concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la
relativa classificazione.
2.
L’iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma
1, certificata dall’autorità che ha istituito l’elenco, costituisce, per le amministrazioni
aggiudicatrici, presunzione d’idoneità alla prestazione dei servizi,
corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a
quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b) c) ed f), 13, comma
1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto.
(comma così sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo n.
65 del 2000)
3. I
dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non
possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti
iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
4. I
cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali
di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi
italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri
Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere
presentate le domande d'iscrizione.
5. I
concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle
gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di
fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.
Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
18.
Subappalto.
1. Nel
capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di
indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente
subappaltare a terzi.
2.
L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità
dell'appaltatore aggiudicatario.
3. La
disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art.
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si
applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di
servizi.
19.
Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.
1.
L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri,
le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa
gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione
del contratto.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma
1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel
redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle
condizioni del lavoro.
20.
Prescrizioni tecniche.
1. Le
specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri
o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.
2. Fatte
salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il
diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite
dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che
recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a
specifiche tecniche comuni.
21.
Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.
1.
L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art.
20, comma 2, qualora:
a) le
norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non
includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità,
ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche
europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione
delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche
comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le
apparecchiature già usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi
sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purché venga definita
contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro
un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e
specifiche;
c) il
progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il
ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche
tecniche comuni già esistenti
d) l'applicazione
dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del
Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco
riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in
specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1,
ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara
oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella
propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli
Stati membri e alla Commissione CE.
3. In
mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche
tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono
definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia
riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste
nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella
direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti
da costruzione;
b) possono
essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia
di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di impiego dei
materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad
altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di
preferenza, a:
1) norme
nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;
2) altre
norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) qualsiasi
altra norma.
4. E'
vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione,
nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un
particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di
escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, vietata
l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una origine o
di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata
dall'espressione «o equivalente», è autorizzata quando l'oggetto del contratto
non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente
precise e comprensibili per tutti gli interessati.
22.
Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.
1. Nella
licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata
l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei
requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la
presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa
sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di
servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Nella
licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice
può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo
di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in
relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero
minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a
venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a
presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza
effettiva.
3. Nella
trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei
candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai
cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle
stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
23.
Criteri di aggiudicazione.
1. Fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti
la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui
al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) unicamente
al prezzo più basso;
b) a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il
merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il
servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna
o esecuzione, il prezzo.(per i servizi di
architettura e ingegneria si veda il regolamento approvato con d.p.c.m.
13 marzo 1997, n. 116)
2. Nel
caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni
aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i
criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente
nell'ordine decrescente d'importanza.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i
concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso
di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la
stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del
servizio.
4.
L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a
favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai
servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel
bando di gara.
5.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento
della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella
graduatoria.
6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di valutazione e
di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a
garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto
prezzo-qualità.
24.
Varianti.
1.
Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b),
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti
presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dalla stessa amministrazione.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono
ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che
esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui
all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui
all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi
1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe,
se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
25.
Offerte anormalmente basse.
1.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del
servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti
ufficiali.
3. Sono
assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento.
4. Nella
verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli
oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23,
comma 3.
26.
Concorsi di progettazione.
1. Le
disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se
rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e
successive modifiche.(comma così sostituito dall'articolo
14, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)
2. I
concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o
al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile,
nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da
una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di
premi.
3. Le
presenti disposizioni si applicano:
a) ai
concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il
cui valore stimato al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando,
è pari o superiore ai valori indicati nell’articolo 1, commi 1, 2 e 3, in
relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali
disposizioni contemplati, con l’esclusione degli appalti di servizi di cui
all’articolo 3, comma 5;
b) ai
concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto
dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:
1) a
600.000 Euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che
svolgono la propria attività nei settori indicati nell’allegato X dello stesso
decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche;
2) al controvalore
in Euro di 400.000 Dsp per gli appalti di servizi contemplati nell’allegato XVI
A del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche,
indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori
di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i
servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell’allegato XVI A e
i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell’allegato
medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
3) a
400.000 Euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che
precede e per quelli di cui all’allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che
svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello
stesso decreto.
4. I
soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni
anche per i concorsi di progettazione nei quali l’importo complessivo dei premi
di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o
superiore ai valori nella stessa disposizione precisati.
(i commi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 65 del 2000)
5. L'amministrazione
aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un
bando di concorso.
6. Le
regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente
decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo
il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai
concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a
parte di esso.
8. Se ai
concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le
amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari
e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve
garantire un'effettiva concorrenza.
9. La
commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti
dai partecipanti al concorso.
10. Ogni
qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve
possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La
commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che
sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai
criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.
12.
L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia
all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai
risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai
commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto
giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4,
secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.
13. Le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo
ai concorsi di progettazione.
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo n. 65 del 2000)
14. Le
amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza,
nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per
l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai
settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento
previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive
modifiche ed integrazioni.
27.
Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE.
1.
L’amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di
eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della
loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano
presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i
vantaggi propri dell’offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente
al quale è stato aggiudicato l’appalto; possono essere motivatamente omesse,
peraltro, alcune informazioni relative all’aggiudicazione se:
1) sono di
ostacolo all’applicazione di norme di legge;
2) sono
contrarie al pubblico interesse;
3) sono
lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
4) pregiudicano
la concorrenza tra i prestatori di servizi.
2.
L’amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo
richiedono, le decisioni prese in merito all’aggiudicazione di un appalto di
servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l’hanno indotta a rinunciare
all’aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione
anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
(i commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'articolo 15 del
decreto legislativo n. 65 del 2000)
3. Nel
caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma
1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il
rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
4. Per
ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale
contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome
e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto
e il valore dell'appalto;
c) i nomi
dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d) i nomi
dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome
dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota,
la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f) le
circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa
privata.
5. Il
verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua
richiesta, alla Commissione CE.
6. Con
apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione
CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la
procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
7. Ogni
accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2,
lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE.
28.
Prospetti statistici.
1. Entro
il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai
contratti stipulati nell’anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla
Commissione europea.
2. Per
le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato 8 i prospetti di cui
al comma 1 indicano almeno:
a) il
valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di
sotto delle soglie di cui all’articolo 1, comma 2;
b) per gli
appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di
procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli
allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a
trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c) il
numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati
in base a deroghe all’accordo Omc - Organizzazione Mondiale per il Commercio,
già accordo Gatt.
3. Per
tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1
indicano:
a) il
numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore
alle soglie di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile,
secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui
all’allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati
aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli
appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle
procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all’articolo 7, commi 1 e
2;
b) il
valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all’accordo Omc -
Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo Gatt.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni
relative agli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, di importo stimato, al
netto dell’Iva, inferiore a 200.000 Euro.
(articolo così sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo
n. 65 del 2000)
29.
Computo dei termini.
1. Il
computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le
disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3
giugno 1971.
30.
Procedure di ricorso.
1. 1.
Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di
violazioni del diritto comunitario contenute nell’articolo 12 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente
decretoLe disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario
contenute negli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sono
estese agli appalti disciplinati dal presente decreto.
(l'articolo 13 della legge n. 142 del 1992 è stato abrogato dall'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998)
31.
Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano. (omissis)
32.
Allegati.
1. Gli
allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto.
1-bis. Le amministrazioni
interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia,
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono
modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono
trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
(l'articolo è stato così sostituito dall'articolo 18 del decreto
legislativo n. 65 del 2000)
Allegato 1 |
|
|
categoria |
denominazione |
numero di riferimento della CPC |
1 |
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
2 -11 |
(omissis) |
|
12 |
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica e analisi |
867 |
13 |
(omissis) |
|
14 |
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari |
874, da 82201 a 82206 |
15 |
(omissis) |
|
16 |
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti,
disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
Allegato 2 |
|
|
categoria |
denominazione |
numero di riferimento della CPC |
17-26 |
(omissis) |
|
27 |
Altri servizi |
96 |
Allegato
3 - DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini
del presente decreto si intende per:
1. «specifiche
tecniche»: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare
nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di
un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di
caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura
in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione
aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o
proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili
al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia
della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le
regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi,
le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i
metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che
l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di
regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali
od alle parti che la compongono;
2. «norme»: le specifiche tecniche, la cui
osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di
normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3. «norme europee»: le norme approvate dal
Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto «norme europee (EN)» ovvero
«documenti d'armonizzazione (HD)», in base alle regole comuni di queste
organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le
telecomunicazioni (ETSI - European Telecomunication Standards Institute) in
quanto «norme europee per le telecomunicazioni (ETS)»;
4. «omologazione tecnica europea»: la
valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto,
fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di
opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di
determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è
rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;
5. «specifiche
tecniche comuni»: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura
riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti
gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
6. «requisiti
essenziali»: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri
aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.
Allegato
4 - MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA
A.
Preinformazione
1. Nome,
indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al
quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti
complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi
di cui all'allegato 1.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure
d'aggiudicazione per ogni categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data
d'invio dell'avviso.
6. Data di
ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
7. Eventuale
indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo
Omc.
B.
Procedure aperte
1. Nome,
indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2. Categoria
di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una
stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel
caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente
anche di una stima del calendario delle successive gare d’appalto per i servizi
da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. .
a) Eventuale indicazione del
fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare
professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale
obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale
indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per
una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale
divieto di varianti.
7. Termine
ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.
8. a)
Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i
documenti del caso;
b) Termine ultimo per la
richiesta di tali documenti;
c) All'occorrenza, costo e
modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.
9. .a)
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b) indirizzo al quale devono
essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali
devono essere redatte.
10. a)
Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte;
b) Data, ora e luogo
dell’apertura.
11. Se del
caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12. Modalità
essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia.
13. All’occorrenza,
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
al quale sia aggiudicato l’appalto.
14. Informazioni
relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e
formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e
tecnico che devono soddisfare.
15. Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.
16. Criteri
per l’aggiudicazione dell’appalto e, se possibile, loro classificazione per
ordine d’importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno
menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.
17. Altre
informazioni.
18. Data o
date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
19. Data
d’invio del bando.
20. Data di
ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
21. Eventuale
indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo Omc.
C.
Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione
2. Categorie
di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una
stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel
caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d’appalto
per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di
esecuzione.
4.
a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale
obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale
indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte
per una parte dei servizi in questione.
6. Numero
previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un
minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale
divieto di varianti.
8. Termine
ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.
9. Eventualmente
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) Termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno
inviate;
d) Lingua o lingue in cui le
domande devono essere redatte.
11. Termine
ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12. Se del
caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori
di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Criteri
per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in
ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a
presentare offerte
15. Altre
informazioni.
16. Data o
date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione
17. Data
d'invio del bando.
18. Data di
ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
19. Eventuale
indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo Omc.
D.
Procedure negoziate
11. Nome,
indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
12. Categorie
di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una
stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel
caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente
anche di una stima del calendario delle successive gare d’appalto per i servizi
da aggiudicare.
13. Luogo di
esecuzione.
14.
a) Eventuale
indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative;
b) Riferimenti
alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) Menzione
di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio.
15. Eventuale
indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per
una parte dei servizi in questione.
16. Numero
previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un
minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
17. Eventuale
divieto di varianti.
18. Termine
ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.
19. Eventualmente,
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
al quale sia aggiudicato l'appalto.
20.
a) Se del
caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) Termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) Indirizzo
al quale vanno inviate;
d) Lingua o
lingue in cui le domande devono essere redatte.
21. Se del
caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
22. Informazioni
relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e
formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e
tecnico che devono soddisfare.
23. Se del
caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
24. Altre
informazioni.
25. Data
d'invio del bando.
26. Data di
ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
27. Date
delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
28. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo Omc.
E.
Appalti aggiudicati - (avviso di postinformazione)
1. Nome ed
indirizzo dell'amministrazione.
2. Procedura
d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da
pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura
(articolo 7, comma 2).
3. Categoria
del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi
aggiudicati.
4. Data di
aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri
di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero
di offerte ricevute.
7. Nome ed
indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8. Prezzo o
gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. valore
dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto o offerta
massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del
caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Altre
informazioni.
12. Data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
13. Data
d'invio dell'avviso.
14. Data di
ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
15. Nel caso
di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo
8, comma 3).
Allegato
5 - MODELLO DI LETTERA D'INVITO
La
lettera d'invito contiene almeno:
a) se del
caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato
d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere
eventualmente versata per ottenere detti documenti;
b) il
termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli
estremi del bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione
dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni
verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure a
completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati 4B, 4C,
e punto 12 dell'allegato 4D).
e) i
criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
Allegato
6
A. Bandi
di concorso di progettazione
1. Nome,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione
e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione
del progetto.
3. Natura
del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso
di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso
di concorsi ristretti:
a) numero
previsto di partecipanti;
b) se del
caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri
che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
d) termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventuale
indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare
professione.
7. Criteri
che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Se del
caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione
del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le
amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
10. Se del
caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del
caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
12. Indicazione
del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione
di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'art. 26, commi 3,
lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al
progetto.
13. Altre
informazioni.
14. Data
d'invio del bando.
15. Data di
ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
B.
Risultati dei concorsi di progettazione
1. Nome,
indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2. Descrizione
del progetto.
3. Numero
totale dei partecipanti.
4. Numero
dei partecipanti esteri.
5. Vincitori
del concorso.
6. Se del
caso, premi assegnati.
7. Altre
informazioni.
8. Riferimento
del bando di concorso di progettazione.
9. Data
d'invio dell'avviso.
10. Data di
ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
Allegato
7 (omissis)